{"id":824,"date":"2026-06-21T19:30:38","date_gmt":"2026-06-21T18:30:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.scuolainsiemeveronella.com\/?p=824"},"modified":"2026-06-25T08:41:40","modified_gmt":"2026-06-25T07:41:40","slug":"sovvenzioni-2024","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.scuolainsiemeveronella.com\/?p=824","title":{"rendered":"Obblighi di pubblicazione delle sovvenzioni ricevute da pubbliche amministrazioni"},"content":{"rendered":"<p><strong>Oggetto: Legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1 commi 125-129 (Legge annuale per la concorrenza e per il mercato). Obblighi di pubblicazione delle sovvenzioni ricevute da pubbliche amministrazioni<\/strong><\/p>\n<p><strong>Cosa prevede la Legge 124\/2017?<\/strong><br \/>\nLa Legge 124\/2017, prevede obblighi di pubblicit\u00e0 e trasparenza in capo agli enti non commerciali e le imprese commerciali che percepiscono contributi pubblici, pari o superiori a 10.000 \u20ac annui, stabilendo specifici adempimenti a carico di ciascuna categoria di soggetti.<br \/>\nIn particolare, devono pubblicare online (nel proprio sito o in analoghi portali digitali liberamente accessibili, anche pagine di social media quale Facebook) o nelle note integrative dei bilanci, le informazioni relative a determinate somme ricevute da Pubbliche Amministrazioni e da altri soggetti anche societari in controllo pubblico, e cio\u00e8:<br \/>\n\u2022 contributi o aiuti in denaro o in natura;<br \/>\n\u2022 che non hanno carattere generale;<br \/>\n\u2022 e che non hanno carattere corrispettivo, retributivo o risarcitorio.<br \/>\nCon la Circolare 6 del 21 giugno 2021, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che, le somme del 5 per mille incassate nell\u2019anno precedente non devono essere riportate nella pubblicazione online in oggetto anche se per altro verso troveranno applicazione obblighi di pubblicit\u00e0 previsti dal DPCM 23\/07\/2020 art 16 comma 5.<\/p>\n<p><strong>Quali sono i soggetti interessati dall&#8217;obbligo previsto dalla Legge 124\/2017?<\/strong><br \/>\nI soggetti coinvolti dall\u2019obbligo previsto dalla Legge 124\/2017 sono di due tipi:<br \/>\nA) Enti Non Commerciali (art.1 comma125 della legge):<br \/>\n1. le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale ovvero quelle presenti in almeno cinque regioni, individuate con decreto del Ministro dell\u2019ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell\u2019articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (\u201cIstituzione del Ministero dell\u2019ambiente e norme in materia di danno ambientale\u201d);<br \/>\n2. le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, di cui all\u2019articolo 137 del Codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206);<br \/>\n3. le Associazioni, le Onlus e le Fondazioni;<br \/>\n4. le cooperative sociali che svolgono attivit\u00e0 a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.<br \/>\nB) Imprese (art. 1 comma 125 bis della legge):<br \/>\nSono obbligati pure I soggetti che esercitano le attivit\u00e0 di cui all&#8217;articolo 2195 del Codice civile nel cui ambito la l.124\/2017 distingue tra:<br \/>\n\u2022 I soggetti che esercitano le attivit\u00e0 di cui all\u2019art 2195 del Codice civile e che quindi sono obbligati all\u2019iscrizione nel Registro delle Imprese, tra cui le societ\u00e0 Cooperative;<br \/>\n\u2022 I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell\u2019art 2435- bis del Codice civile;<br \/>\n\u2022 I soggetti non tenuti alla redazione della Nota Integrativa (imprenditori individuali, societ\u00e0 di persone e microimprese)<br \/>\nCASI PARTICOLARI:<br \/>\na) Imprese sociali:<br \/>\nil documento dei Dottori commercialisti del marzo 2019 in commento alla Circolare n.2\/2019 del Ministero del Lavoro, ha evidenziato come le Imprese sociali ex D.lgs. 112\/2017 configurino una \u201cqualifica giuridica\u201d, pertanto:<br \/>\n\u2022 le imprese sociali costituite in forma societaria devono applicare le previsioni indirizzate alle imprese;<br \/>\n\u2022 mentre le imprese sociali costituite sotto forma di associazioni, fondazioni od Onlus devono seguire le relative previsioni.<br \/>\nb) Enti Ecclesiastici (Scuole Parrocchiali, Enti Religiosi, Congregazioni)<br \/>\nRelativamente alle scuole gestite da Parrocchie, Enti Religiosi e Congregazioni le stesse non si considerano, per la norma in questione, invece, obbligate alla pubblicazione in quanto Enti<br \/>\nEcclesiastici, eccetto coloro che svolgono l\u2019attivit\u00e0 attraverso un \u201cramo onlus.\u201d<br \/>\nA tale scopo vedere Nota del 21 febbraio 2019 pubblicata sul proprio sito internet dalla CEI (Conferenza Episcopale Italiana)<br \/>\nc) Enti del Terzo settore<br \/>\nNonostante il codice del Terzo settore disponga gi\u00e0 per gli enti del Terzo settore (Ets) importanti obblighi in tema di trasparenza, la normativa in esame si applica anche ad essi.<\/p>\n<p><strong>A partire da quale somma \u00e8 obbligatorio pubblicare le entrate previste dalla Legge 124\/2017?<\/strong><br \/>\nLa pubblicazione \u00e8 obbligatoria nel caso in cui l\u2019ammontare complessivo delle somme ricevute durante l\u2019esercizio precedente, anche dai diversi soggetti pubblici sia pari o superiore a 10.000 euro. Come prima detto i contributi possono essere non solo in denaro ma anche \u201cin natura\u201d. La circolare n. 2 dell\u201911 gennaio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha precisato che si intendono quindi ricomprese anche le risorse strumentali, quali ad esempio un bene mobile o immobile concesso in comodato dalla pubblica amministrazione: in tal caso si dovr\u00e0 chiedere alla stessa di comunicare il valore del bene, il quale dovr\u00e0 essere indicato nel rendiconto. Qualora non fosse possibile individuare una cifra precisa, \u00e8 consigliabile fare riferimento a quello che \u00e8 il valore di un bene simile o analogo sul mercato.<\/p>\n<p><strong>Qual \u00e8 la scadenza dell&#8217;obbligo previsto dalla Legge 124\/2017?<\/strong><br \/>\nIl 30 giugno \u00e8 la data entro la quale pubblicare online le entrate di natura pubblica ricevute.<\/p>\n<p><strong>Modalit\u00e0 di adempimento e termini di scadenza:<\/strong><br \/>\nDifferenti risultano le modalit\u00e0 di adempimento dell\u2019obbligo di trasparenza a seconda dei soggetti che vi sono obbligati:<br \/>\nA) Enti non commerciali:<br \/>\nLe associazioni\/fondazioni (riconosciute o meno) e le Onlus assolvono gli obblighi di trasparenza pubblicando le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, \u201cvantaggi\u201d, contributi ed \u201caiuti\u201d erogati da una p.a. nell\u2019esercizio precedente, nel seguente modo:<br \/>\n\u2022 Entro il 30\/06 di ogni anno sui propri siti internet o\u201d analoghi portali digitali\u201d<br \/>\n\u2022 Tra gli analoghi portali digitali, si ritiene che rientri non solo la \u201cla pagina social\u201d dedicata all\u2019ente (es. Facebook, Twitter ecc) ma anche il sito internet della rete associativa alla quale<br \/>\nl\u2019ente del Terzo settore aderisce.<br \/>\nB) Imprese<br \/>\nLe imprese pubblicano nella nota integrativa del bilancio di esercizio e dell&#8217;eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all&#8217;articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.<br \/>\nPer queste imprese destinatarie dell\u2019obbligo di pubblicazione delle informazioni, \u00e8 invece prevista una specifica disciplina circa tempi e scadenza che \u00e8 legata alla scadenza di approvazione e deposito dei bilanci al Registro Imprese.<br \/>\nMentre i soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell&#8217;articolo 2435-bis del codice civile (cosiddetto \u201cabbreviato\u201d) e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa, assolvono all&#8217;obbligo di trasparenza mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno successivo all\u2019incasso, su propri siti internet, secondo modalit\u00e0 liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.<\/p>\n<p><strong>Quali informazioni pubblicare<\/strong><br \/>\nGli obblighi di informativa sia a carico degli enti non commerciali che a carico delle imprese riguardano gli importi \u201ceffettivamente erogati\u201d. Ai fini della rendicontazione, occorre, quindi<br \/>\napplicare:<\/p>\n<p>il criterio di cassa: per le erogazioni in denaro;<br \/>\nil criterio improntato alla competenza: per le erogazioni in natura.<\/p>\n<p>Le informazioni da dare sono le seguenti:<br \/>\na) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;<br \/>\nb) denominazione del soggetto erogante;<br \/>\nc) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);<br \/>\nd) data di incasso;<br \/>\ne) una breve descrizione della causale.<br \/>\nAnalogamente, il documento CNDCEC marzo 2019 ha suggerito di riportare l\u2019informativa in una sezione ad hoc della Nota integrativa (preferibilmente in chiusura).<\/p>\n<p><strong>Esclusioni per contributi gi\u00e0 nell\u2019RNA<\/strong><br \/>\nL\u2019obbligo di pubblicazione in esame non sussiste per gli aiuti di Stato e \u201cde minimis\u201d contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA). In particolare, come disposto dal comma 125-<br \/>\nquinquies: \u201cla registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza &#8230; operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti &#8230; tiene luogo degli obblighi &#8230; posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis\u201d. In sostanza la Legge n. 160 del 27\/10\/2023 (che ha delegato il governo a riformare il sistema degli incentivi alle imprese) introducendo il nuovo comma 125-quinquies ha disposto che: per gli aiuti di Stato\/aiuti de minimis contenuti nel Registro Nazionale Aiuti (\u201cRNA\u201d): la registrazione dell\u2019aiuto effettuata dal soggetto che lo concede o lo gestisce, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza previsto nel RNA tiene luogo di citati obblighi \u201cdi trasparenza\u201d di cui alla L. n.<br \/>\n124\/2017. L\u2019operativit\u00e0 dell\u2019esclusione, per effetto della modifica del citato comma 125-quinquies ad opera dell\u2019art. 8, Legge n. 160\/2023 (in vigore dal 30.11.2023) contenente la \u201cRevisione del sistema degli incentivi alle imprese\u201d, non \u00e8 pi\u00f9 subordinata alla menzione, in Nota integrativa ovvero sul sito Internet \/ portale digitale, dell\u2019esistenza degli aiuti nel RNA. Di conseguenza l\u2019esonero dall\u2019obbligo in esame opera \u201cautomaticamente\u201d, senza necessit\u00e0 di alcun adempimento da parte del beneficiario.<\/p>\n<p><strong>Sanzioni<\/strong><br \/>\nL\u2019inosservanza degli obblighi di pubblicazione (facenti capo sia agli enti non commerciali che alle imprese) comporta: una sanzione pari all\u20191% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro, nonch\u00e9 la sanzione accessoria dell\u2019adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Le sanzioni sono irrogate dalle P.A. art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 165\/2001 n. 165 che hanno erogato il beneficio o, negli altri casi, dall\u2019Amministrazione vigilante o competente per materia.<\/p>\n<p><span style=\"font-size: 14pt;\"><a href=\"https:\/\/www.scuolainsiemeveronella.com\/?page_id=144\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>PER VISUALIZZARE I DATI DI PUBBLICAZIONE DELLA SCUOLA DELL&#8217;INFANZIA PARITARIA BAMBINO GESU&#8217; NIDO INTEGRATO PRIMI PASSI CLICCARE QUI<\/strong><\/a><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Oggetto: Legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1 commi 125-129 (Legge annuale per la concorrenza e per il mercato). 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