Oggetto: Legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1 commi 125-129 (Legge annuale per la concorrenza e per il mercato). Obblighi di pubblicazione delle sovvenzioni ricevute da pubbliche amministrazioni
Cosa prevede la Legge 124/2017?
La Legge 124/2017, prevede obblighi di pubblicità e trasparenza in capo agli enti non commerciali e le imprese commerciali che percepiscono contributi pubblici, pari o superiori a 10.000 € annui, stabilendo specifici adempimenti a carico di ciascuna categoria di soggetti.
In particolare, devono pubblicare online (nel proprio sito o in analoghi portali digitali liberamente accessibili, anche pagine di social media quale Facebook) o nelle note integrative dei bilanci, le informazioni relative a determinate somme ricevute da Pubbliche Amministrazioni e da altri soggetti anche societari in controllo pubblico, e cioè:
• contributi o aiuti in denaro o in natura;
• che non hanno carattere generale;
• e che non hanno carattere corrispettivo, retributivo o risarcitorio.
Con la Circolare 6 del 21 giugno 2021, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che, le somme del 5 per mille incassate nell’anno precedente non devono essere riportate nella pubblicazione online in oggetto anche se per altro verso troveranno applicazione obblighi di pubblicità previsti dal DPCM 23/07/2020 art 16 comma 5.
Quali sono i soggetti interessati dall’obbligo previsto dalla Legge 124/2017?
I soggetti coinvolti dall’obbligo previsto dalla Legge 124/2017 sono di due tipi:
A) Enti Non Commerciali (art.1 comma125 della legge):
1. le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale ovvero quelle presenti in almeno cinque regioni, individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (“Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale”);
2. le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, di cui all’articolo 137 del Codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206);
3. le Associazioni, le Onlus e le Fondazioni;
4. le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
B) Imprese (art. 1 comma 125 bis della legge):
Sono obbligati pure I soggetti che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 del Codice civile nel cui ambito la l.124/2017 distingue tra:
• I soggetti che esercitano le attività di cui all’art 2195 del Codice civile e che quindi sono obbligati all’iscrizione nel Registro delle Imprese, tra cui le società Cooperative;
• I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art 2435- bis del Codice civile;
• I soggetti non tenuti alla redazione della Nota Integrativa (imprenditori individuali, società di persone e microimprese)
CASI PARTICOLARI:
a) Imprese sociali:
il documento dei Dottori commercialisti del marzo 2019 in commento alla Circolare n.2/2019 del Ministero del Lavoro, ha evidenziato come le Imprese sociali ex D.lgs. 112/2017 configurino una “qualifica giuridica”, pertanto:
• le imprese sociali costituite in forma societaria devono applicare le previsioni indirizzate alle imprese;
• mentre le imprese sociali costituite sotto forma di associazioni, fondazioni od Onlus devono seguire le relative previsioni.
b) Enti Ecclesiastici (Scuole Parrocchiali, Enti Religiosi, Congregazioni)
Relativamente alle scuole gestite da Parrocchie, Enti Religiosi e Congregazioni le stesse non si considerano, per la norma in questione, invece, obbligate alla pubblicazione in quanto Enti
Ecclesiastici, eccetto coloro che svolgono l’attività attraverso un “ramo onlus.”
A tale scopo vedere Nota del 21 febbraio 2019 pubblicata sul proprio sito internet dalla CEI (Conferenza Episcopale Italiana)
c) Enti del Terzo settore
Nonostante il codice del Terzo settore disponga già per gli enti del Terzo settore (Ets) importanti obblighi in tema di trasparenza, la normativa in esame si applica anche ad essi.
A partire da quale somma è obbligatorio pubblicare le entrate previste dalla Legge 124/2017?
La pubblicazione è obbligatoria nel caso in cui l’ammontare complessivo delle somme ricevute durante l’esercizio precedente, anche dai diversi soggetti pubblici sia pari o superiore a 10.000 euro. Come prima detto i contributi possono essere non solo in denaro ma anche “in natura”. La circolare n. 2 dell’11 gennaio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha precisato che si intendono quindi ricomprese anche le risorse strumentali, quali ad esempio un bene mobile o immobile concesso in comodato dalla pubblica amministrazione: in tal caso si dovrà chiedere alla stessa di comunicare il valore del bene, il quale dovrà essere indicato nel rendiconto. Qualora non fosse possibile individuare una cifra precisa, è consigliabile fare riferimento a quello che è il valore di un bene simile o analogo sul mercato.
Qual è la scadenza dell’obbligo previsto dalla Legge 124/2017?
Il 30 giugno è la data entro la quale pubblicare online le entrate di natura pubblica ricevute.
Modalità di adempimento e termini di scadenza:
Differenti risultano le modalità di adempimento dell’obbligo di trasparenza a seconda dei soggetti che vi sono obbligati:
A) Enti non commerciali:
Le associazioni/fondazioni (riconosciute o meno) e le Onlus assolvono gli obblighi di trasparenza pubblicando le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, “vantaggi”, contributi ed “aiuti” erogati da una p.a. nell’esercizio precedente, nel seguente modo:
• Entro il 30/06 di ogni anno sui propri siti internet o” analoghi portali digitali”
• Tra gli analoghi portali digitali, si ritiene che rientri non solo la “la pagina social” dedicata all’ente (es. Facebook, Twitter ecc) ma anche il sito internet della rete associativa alla quale
l’ente del Terzo settore aderisce.
B) Imprese
Le imprese pubblicano nella nota integrativa del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Per queste imprese destinatarie dell’obbligo di pubblicazione delle informazioni, è invece prevista una specifica disciplina circa tempi e scadenza che è legata alla scadenza di approvazione e deposito dei bilanci al Registro Imprese.
Mentre i soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile (cosiddetto “abbreviato”) e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa, assolvono all’obbligo di trasparenza mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno successivo all’incasso, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.
Quali informazioni pubblicare
Gli obblighi di informativa sia a carico degli enti non commerciali che a carico delle imprese riguardano gli importi “effettivamente erogati”. Ai fini della rendicontazione, occorre, quindi
applicare:
il criterio di cassa: per le erogazioni in denaro;
il criterio improntato alla competenza: per le erogazioni in natura.
Le informazioni da dare sono le seguenti:
a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
b) denominazione del soggetto erogante;
c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
d) data di incasso;
e) una breve descrizione della causale.
Analogamente, il documento CNDCEC marzo 2019 ha suggerito di riportare l’informativa in una sezione ad hoc della Nota integrativa (preferibilmente in chiusura).
Esclusioni per contributi già nell’RNA
L’obbligo di pubblicazione in esame non sussiste per gli aiuti di Stato e “de minimis” contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA). In particolare, come disposto dal comma 125-
quinquies: “la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza … operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti … tiene luogo degli obblighi … posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis”. In sostanza la Legge n. 160 del 27/10/2023 (che ha delegato il governo a riformare il sistema degli incentivi alle imprese) introducendo il nuovo comma 125-quinquies ha disposto che: per gli aiuti di Stato/aiuti de minimis contenuti nel Registro Nazionale Aiuti (“RNA”): la registrazione dell’aiuto effettuata dal soggetto che lo concede o lo gestisce, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza previsto nel RNA tiene luogo di citati obblighi “di trasparenza” di cui alla L. n.
124/2017. L’operatività dell’esclusione, per effetto della modifica del citato comma 125-quinquies ad opera dell’art. 8, Legge n. 160/2023 (in vigore dal 30.11.2023) contenente la “Revisione del sistema degli incentivi alle imprese”, non è più subordinata alla menzione, in Nota integrativa ovvero sul sito Internet / portale digitale, dell’esistenza degli aiuti nel RNA. Di conseguenza l’esonero dall’obbligo in esame opera “automaticamente”, senza necessità di alcun adempimento da parte del beneficiario.
Sanzioni
L’inosservanza degli obblighi di pubblicazione (facenti capo sia agli enti non commerciali che alle imprese) comporta: una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Le sanzioni sono irrogate dalle P.A. art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001 n. 165 che hanno erogato il beneficio o, negli altri casi, dall’Amministrazione vigilante o competente per materia.