STATUTO ASSOCIAZIONE “SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA BAMBINO GESU’ E NIDO INTEGRATO PRIMI PASSI ETS”
TITOLO I – COSTITUZIONE, SEDE, IDENTITÀ E FINALITÀ DELLA SCUOLA
Art. 1 – È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e
successive modificazioni ed integrazioni l’ASSOCIAZIONE “SCUOLA DELL’INFANZIA
PARITARIA BAMBINO GESU’ E NIDO INTEGRATO PRIMI PASSI”.
La denominazione dell’Associazione sarà integrata con la locuzione “Ente del
Terzo Settore – ETS”, contestualmente all’iscrizione della stessa Associazione nel
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), divenendo “SCUOLA
DELL’INFANZIA PARITARIA BAMBINO GESU’ E NIDO INTEGRATO PRIMI PASSI
ENTE DEL TERZO SETTORE” – IN SIGLA ETS.
La nuova denominazione non comporta modifica statutaria e verrà comunicata
dal Consiglio Direttivo a tutti gli uffici interessati.
L’Associazione ha sede legale nel Comune di VERONELLA (VERONA). Il
trasferimento della sede legale nello stesso Comune non costituisce modifica
statutaria. Il Consiglio Direttivo può istituire sedi operative, uffici anche altrove.
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, di promozione
culturale, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via
esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, in forma di
azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità
o di produzione o scambio di beni o servizi, di cui all’art. 5 del decreto legislativo
n. 117/2017 previste nelle seguenti lettere:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8
novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e
prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.
112, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo
2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse
sociale con finalità educativa.
Le attività di interesse generale dell’Associazione si concretizzano nella gestione
della “SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA BAMBINO GESU’ E NIDO INTEGRATO
PRIMI PASSI ETS”.
L’ordinamento interno dell’associazione è ispirato a criteri di democraticità, di
uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la
partecipazione sociale senza limiti e condizioni economiche e senza
discriminazioni di qualsiasi natura.
L’Associazione svolge le proprie finalità statutarie prevalentemente nell’ambito
della Regione Veneto.
Art. 2 – La scuola dell’Infanzia, gestita dalla Associazione, è sorta il 27/11/1972. La
scuola è espressione della Comunità Parrocchiale e territoriale di Veronella (VR),
soddisfa una significativa richiesta sociale ed educativa che coinvolge promotori,
educatori, genitori, collaboratori e sostenitori in una responsabile e sinergica
azione comunitaria. È associata alla FISM di Verona dal 10/04/1973 e, per gli
effetti della legge n. 62 del 2000, riconosciuta paritaria ai sensi del Decreto
Ministeriale n. 488 del 27 febbraio 2001, con annesso servizio di Nido Integrato e
Sezione Primavera. Nello svolgimento della sua attività, la scuola si avvale della
collaborazione anche di FISM nazionale, riservandosi la possibilità di aderire a reti
opportunamente predisposte.
L’associazione ha quindi lo scopo di garantire ai bambini il diritto ad
un’educazione che favorisca lo sviluppo delle potenzialità affettive, sociali,
cognitive, morali e religiose, ispirandosi alla concezione cristiana del Concilio
vaticano II (GE), agli orientamenti pastorali della CEI e alla Convenzione ONU sui
diritti dell’infanzia.
La scuola, gestita dall’associazione, accoglie bambini d’ambo i sessi. Per attuare le
finalità indicate, la scuola recepisce e fa proprio il progetto educativo della FISM di
Verona. Saranno ammessi alla scuola tutti i bambini nell’età prevista dalle leggi
vigenti. Saranno inoltre accolti quei bimbi per i quali si richiede una specifica
assistenza pedagogica, a giudizio della Direzione, secondo le previsioni della L.
62/2000 e successive modifiche.
Nella scuola è vietata ogni disparità di trattamento tra i bimbi, fatti salvi i
provvedimenti di ordine igienico-sanitario-alimentare.
L’associazione potrà svolgere servizi educativi e formativi che completino l’opera
educativa della scuola obbligatoria, provvedendo all’assistenza e alla ricreazione
degli alunni della scuola primaria e/o della scuola secondaria di 1° grado dopo le
ore d’insegnamento curriculari. L’associazione potrà svolgere inoltre, ai sensi
dell’art. 6 del D. Lgs n. 117/2017, ogni altra attività diversa deliberata dal consiglio
direttivo, purché secondaria e strumentale rispetto a quelle sopraelencate di
interesse generale, e compiere, sempre nel rispetto della normativa di
riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla
realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore,
anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e
contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di
interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza
nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
ART. 3 – Ammissione e numero degli associati
Il numero degli associati è illimitato.
Possono aderire all’associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità
della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera,
competenze e conoscenze.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all’organo
amministrativo (Consiglio direttivo) una domanda scritta che dovrà contenere:
l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita,
codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente
Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni
legalmente adottate dagli organi associativi.
Per i genitori di bambini in regola con l’iscrizione alla scuola, il versamento della
quota associativa vale presentazione di domanda di adesione.
L’Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) delibera sulla domanda secondo
criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di
interesse generale svolte.
L’Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di
rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi
previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio,
introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a
termine.
ART. 4 Diritti e obblighi degli associati
Gli associati hanno il diritto di:
eleggere gli organi associativi sia in via diretta (Consiglio direttivo, Organo
di Controllo e Revisore legale dei conti) sia in via indiretta (Presidente e
Vicepresidente) e di essere eletti negli stessi;
essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
frequentare i locali dell’associazione nei limiti del regolamento;
partecipare alle iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate se
autorizzate;
prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei
bilanci ed esprimersi sull’approvazione dei bilanci;
consultare i libri associativi.
Gli associati hanno l’obbligo di:
rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento
e i termini stabiliti dal consiglio direttivo.
ART. 5 – Perdita della qualifica di associato
La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli
eventuali Regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi associativi, oppure
arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione può essere
escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’assemblea con voto segreto
e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di
esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà
presentare le proprie controdeduzioni.
Qualora l’associato non ottemperi al versamento della quota associativa, dopo
aver ricevuto almeno due solleciti, decade automaticamente dalla carica di
associato.
L’associato può sempre recedere dall’associazione.
Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua
decisione all’Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) il quale dovrà
adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e
trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non
hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
Art. 6 – Organi sociali
Sono organi dell’associazione:
– l’Assemblea,
– il Consiglio Direttivo,
– il Presidente,
– l’organo di controllo, se obbligatorio per legge,
– l’organo di revisione legale dei conti, se nominato per legge.
L’Assemblea è costituita:
– da tutti gli associati iscritti a libro soci. Ciascun associato esprime un voto; ogni
associato può ricevere al massimo due deleghe;
– dai membri del consiglio direttivo se associati.
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno
mediante comunicazione scritta contenente l’ordine del giorno, e diretta a ciascun
membro, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Entro il 30
aprile di ogni anno l’assemblea approva il bilancio consuntivo dell’esercizio
precedente. L’assemblea può essere convocata su richiesta firmata da almeno un
decimo dei suoi membri.
L’Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.
Le riunioni dell’Assemblea possono tenersi anche per videoconferenza, alle
seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della
riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e
sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto
luogo;
b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli
intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e
proclamare i risultati della votazione;
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente
gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla
votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di
visionare, ricevere o trasmettere documenti.
L’Assemblea delibera:
a. il bilancio consuntivo o il rendiconto finanziario e il bilancio sociale se
dovuto per legge;
b. gli indirizzi e le direttive generali dell’associazione a norma di questo
statuto e delle finalità della scuola fissate dall’art. 2;
c. la nomina del Consiglio Direttivo;
d. le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto proposte dal Consiglio
Direttivo;
e. l’approvazione dei regolamenti che non siano meramente attuativi;
f. tutto quanto ad essa demandato per legge e per statuto, nonché le
eventuali deliberazioni inerenti la trasformazione, la fusione e la scissione
ai sensi dell’art. 42 bis del Codice Civile;
g. l’esclusione degli associati.
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i componenti la stessa. Gli associati
possono farsi rappresentare da altri membri dell’assemblea.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in sua mancanza
dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea chiama a presiedere uno
dei membri eletti del Consiglio Direttivo. Funge da segretario dell’Assemblea il
Segretario – Tesoriere.
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità di eventuali deleghe
ed il diritto di intervenire all’Assemblea. Delle riunioni dell’Assemblea si redige
processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario-Tesoriere.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la
presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto e in seconda convocazione
qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell’Assemblea sono
prese a maggioranza assoluta dei presenti. Nelle deliberazioni che riguardano la
loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la
presenza di almeno i due terzi degli aventi diritto e in seconda convocazione con
la presenza di almeno la metà degli aventi diritto; Le deliberazioni dell’Assemblea
straordinaria sono prese con il voto favorevole di almeno due/terzi dei presenti.
Art. 7 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri scelti in maggioranza tra gli
associati (4 associati espressione dei genitori i cui figli frequentino la scuola e 3
membri scelti anche tra i non associati). I membri non associati saranno:
1) la coordinatrice pedagogica;
2) il parroco o un suo delegato;
3) un membro della comunità parrocchiale di Veronella.
Su invito del Consiglio Direttivo, potrà partecipare alle sedute dell’assemblea e del
consiglio direttivo un membro del Direttivo uscente, con funzione consultiva e
senza diritto di voto, in un’ottica di collaborazione e di continuità/passaggio
informazioni per la corretta gestione amministrativa e contabile della scuola.
Tutti i componenti del Consiglio direttivo forniranno il loro servizio a titolo
gratuito.
Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente. Le riunioni
ordinarie si tengono almeno una volta ogni due mesi. Si tengono riunioni
straordinarie quando il Presidente le convoca spontaneamente o su richiesta
scritta di almeno un terzo dei consiglieri. Le deliberazioni del Consiglio direttivo
sono assunte, salvo diversa disposizione di legge, con il voto favorevole della metà
più uno dei presenti, purché sia presente almeno la metà degli aventi diritto. In
caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Non è consentita la presenza
per delega.
Le riunioni del Consiglio direttivo possono tenersi anche per videoconferenza, alle
seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli
intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e
proclamare i risultati della votazione;
b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente
gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla
votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di
visionare, ricevere o trasmettere documenti
I membri durano in carica tre esercizi sociali e possono essere rieletti se ne
esistono le condizioni.
I componenti del Consiglio Direttivo, che senza giustificato motivo non
partecipano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo devono essere
dichiarati decaduti dal Consiglio stesso, convocando l’assemblea sociale per la loro
sostituzione.
In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vicepresidente; in
assenza di quest’ultimo, ne fa le veci il consigliere più anziano dì carica e
successivamente di età.
Spetta al Consiglio Direttivo:
a) eleggere nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente;
b) eleggere il Segretario Tesoriere anche al di fuori del suo seno;
c) compilare i bilanci o il rendiconto finanziario;
d) proporre all’Assemblea le modifiche dello statuto o eventuali progetti di
fusione, trasformazione e scissione;
e) provvedere alla gestione amministrativa;
f) stabilire l’importo della retta annuale per la frequenza scolastica e le
eventuali agevolazioni per particolari situazioni;
g) deliberare i regolamenti interni meramente esecutivi;
h) deliberare le assunzioni del personale, nominare la coordinatrice
pedagogica e stipulare contratti di lavoro;
i) deliberare le costituzioni in giudizio di ogni genere;
j) regolare in genere gli affari che interessano la scuola;
k) approvare il piano dell’offerta formativa e i percorsi progettuali annuali,
elaborati dal collegio docenti, tenendo conto delle proposte dei genitori,
coerentemente con il progetto educativo FISM.
I membri del Consiglio direttivo si astengono da qualsiasi decisione che comporti
un potenziale conflitto di interessi, in modo particolare in tutte le questioni
riguardanti ad esempio personale, rette scolastiche, fornitori, soci, professionisti
esterni, ecc.
Art. 8 – Presidente
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in
quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la
impegnano verso l’esterno.
Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dall’organo amministrativo.
Il Presidente dura in carica quanto l’Organo di amministrazione e cessa per
scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi
motivi, decisi dal consiglio direttivo, a maggioranza.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di amministrazione,
svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi,
riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
Inoltre, spetta al Presidente nominare il personale stipulando il contratto di
assunzione, previa delibera Consiglio direttivo; stipulare i contratti e le
convenzioni con altri enti, previa delibera del Consiglio direttivo; garantire
l’applicazione del progetto educativo FISM; prendere, in caso di urgenza, i
provvedimenti richiesti dalla necessità, chiedendone la ratifica quanto prima al
Consiglio Direttivo.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta
questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
Art. 9 – Segretario Tesoriere
E’ compito del segretario tesoriere
a) redigere i verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
b) diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente;
c) tenere la contabilità;
d) emettere i mandati di pagamento;
e) tenere la cassa, a mezzo di conto corrente.
f) redigere il bilancio e partecipare / intervenire al consiglio direttivo o all’
Assemblea di approvazione dello stesso.
Nel caso che lo stesso sia stato eletto al di fuori dei membri del Consiglio direttivo,
partecipa con solo voto consuntivo.
ART. 10 – Patrimonio e Risorse economiche
Il patrimonio dell’associazione, se in possesso della personalità giuridica, è pari o
superiore a Euro 15.000. È comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed
altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività
statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e
di utilità sociale. L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo
funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:
quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari,
rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, dalle prestazioni di
servizi derivanti dalle attività di interesse generale, nonché dalle attività diverse da
quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.
I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I
beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati
dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.
ART. 11 – Divieto di distribuzione degli utili
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di
gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e
collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche
nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto
associativo.
ART. 12 – Bilancio di esercizio
L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal
primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dall’Organo di amministrazione, viene approvato dalla
Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e
depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore nei termini di legge.
ART. 13 – Bilancio sociale e informativa sociale
In presenza delle condizioni per le quali la normativa ne preveda l’obbligo,
l’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito
internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo
attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e
agli associati, e/o redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo
settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.
ART. 14 – Libri sociali
L’associazione deve tenere i seguenti libri:
– libro degli associati, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
– registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non
occasionale;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono
essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione;
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo.
Gli associati hanno diritto di visionare i libri sociali, previa richiesta scritta con
preavviso di 20 giorni all’organo competente alla tenuta.
ART. 15 – Volontari
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite
dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a
disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza
fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai
beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese
effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti
massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di
amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto
previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro
subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con
l’associazione.
L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi
allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile
verso i terzi.
ART. 16 – Lavoratori/trici
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di
lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell’articolo 16 del Decreto Legislativo 3
luglio 2017 n. 117. Le modalità di nomina e l’organico, i diritti, i doveri, le
attribuzioni e le mansioni del personale della scuola, sono stabiliti dal CCNL FISM e
dal regolamento interno. Il rapporto numerico tra sezioni / insegnanti e sezioni /
educatori, va stabilito nel rispetto della normativa vigente e delle prassi di buona
gestione indicate dalla FISM.
Tutto il personale sarà scelto fra persone di provata moralità e competenza. Per
quanto riguarda i titoli di idoneità del personale saranno osservate le disposizioni
delle leggi vigenti. Le funzioni esercitate dalla coordinatrice sono previste: per la
scuola dell’infanzia, dalla Circolare del Ministero dell’Istruzione, Università, Ricerca
n. 31 del 18.3.2003 e successive integrazioni e dal documento FISM “Scuole
dell’infanzia FISM, appartenenza e promozione” del marzo 2004 e dalle sue
integrazioni e modificazioni, per il nido, dalla L.R.N.22 del 16/08/2002 e DGR n.84
del 16/01/2007 e successive integrazioni. In particolare, spetta il coordinamento
delle attività scolastiche ed extrascolastiche, le attività di progettazione didattica e
le iniziative finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa. Ella inoltre tiene
documenti ed eventuale collegamento con enti e istituzioni in collaborazione con
la segreteria e cura i rapporti con i genitori.
ART. 17 – Organo di controllo
L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti
previsti dalla Legge dall’assemblea dei soci e dura in carica per tre esercizi.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice
civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del
Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere
posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle
disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla
adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo
concreto funzionamento.
Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la
revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori
legali iscritti nell’apposito registro.
L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio
sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio
sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere,
anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono
chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su
determinati affari.
ART. 18 – Revisione legale dei conti
Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti
previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o
una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
ART. 19 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo
In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è
devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale
del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del
Terzo settore, secondo le disposizioni dell’assemblea che dovrà riunirsi e
deliberare sul tema.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti
tra i propri associati.
ART. 20 – Rinvio
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali
Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto
previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e,
in quanto compatibile, dal Codice civile.
ART. 22 – Controversie
Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l’associazione e i
suoi organi saranno sottoposte alla competenza di tre probiviri, da nominarsi uno
da ciascuna delle parti in controversia e il terzo, con funzioni di presidente, sarà il
Presidente della FISM provinciale o un delegato nominato dal Consiglio direttivo.
Essi giudicheranno ”ex bono et aequo” senza formalità di procedura.
Veronella, 3 dicembre 2025
Allegato “B”
all’atto con i Numeri
30134 di Repertorio
16540 della Raccolta